Responsabilità civile

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Interruzione della prescrizione per solidarietà impropria

Responsabilità civile

Tutto parte da un incidente in cui sono intervenuti due camion e un'auto . Inizialmente c'è stato un procedimento penale, ma è stato archiviato a causa di una rinuncia. Successivamente, in un giudizio verbale promosso dal proprietario di uno dei camion, sono stati stabiliti dei percentuali di "colpa" o contributo causale di ciascun partecipante.

Successivamente, in un terzo procedimento (già un giudizio ordinario), il proprietario, il conducente e diversi passeggeri dell'auto hanno richiesto indennizzi per lesioni (e inizialmente anche per danni materiali) contro diverse compagnie assicurative. Loro pensavano che ogni compagnia pagasse la percentuale corrispondente, più interessi.

Una delle compagnie assicurative si difese dicendo che la richiesta nei suoi confronti era arrivata in ritardo , che l'azione era prescritta e che, inoltre, gli atti "per interrompere" la prescrizione (ad esempio, reclami extragiudiziali) non erano stati presentati a quella società, ma a un'altra.

In primo grado, il tribunale condannò parzialmente una compagnia assicurativa e assolse l'altra per prescrizione, poiché erano stati provati solo conversazioni interruttive con la prima. La Corte d'Appello ha confermato tale idea e ha sottolineato che non poteva essere applicato l' “effetto espansivo” dell'art. 1974 del CC quando si tratta di solidarietà impropria .

La Corte Suprema respinge il ricorso e conferma che l' azione era prescritta nei confronti della compagnia assicurativa convenuta in ritardo. Spiega che il termine annuale inizia quando è possibile esercitare l'azione, in questi incidenti, dalla notifica del fascicolo penale o, se successiva, dalla data di guarigione (quando le lesioni si stabilizzano). Specifica inoltre che la sentenza del giudizio verbale che ha fissato percentuali non crea un'azione nuova né ritarda l'inizio del termine per la sua irrevocabilità, solo con quote specifiche e dichiara responsabilità solidale . Aggiunge che tale sentenza non interrompe la prescrizione nei confronti di chi non era parte, specialmente quando non vi è stata reconvincione né sono state chiamate in causa le altre assicurazioni. Se ti senti danneggiato e sei in grado di richiedere responsabilità per un danno subito a causa di un incidente stradale, i nostri professionisti potranno assisterti nell'esercizio delle tue richieste non interrompe la prescrizione nei confronti di chi non era parte, in particolare quando non c'era stata reconvincione e non erano state chiamate in causa le altre assicurazioni.

Se ti senti danneggiato e in una situazione in cui puoi richiedere responsabilità per un danno subito a causa di un incidente stradale, i nostri professionisti possono assisterti nell'esercizio delle tue richieste.