Incidente stradale
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Applicazione del tariffario del traffico alle lesioni concorrenti ed esclusione della valutazione doppia
Dopo un incidente stradale , l'assicurazione del responsabile ha pagato all'autista dell'altro veicolo un indennizzo per lesioni , una disabilità parziale, le conseguenze e il danno estetico. Il ferito ha ritenuto che tale soldi fossero pochi e ha citato in giudizio la compagnia affinché gli fosse riconosciuta una somma maggiore. Fondamentalmente, chiedeva che gli fosse dato più punti per le lesioni permanenti , che gli fosse riconosciuta una maggiore disabilità (disabilità totale), oltre a un correttivo integrativo e gli interessi di cui all'art. 20 della Legge sul Contratto di Assicurazione (LCS). L'assicurazione si difese sostenendo che si chiedeva più del dovuto e che alcune conseguenze che si volevano aggiungere erano già incluse o derivavano da altre, quindi non potevano essere valutate separatamente.
In primo grado, il tribunale ha aumentato l'indennizzo , ma solo un po', ha accettato le conseguenze secondo il rapporto medico legale e ha concesso solamente interessi "processuali" dalla sentenza (art. 576 LEC). Successivamente, la Corte d'Appello ha aumentato l'indennizzo, ha ammesso il disabilità totale e ha anche applicato gli interessi di cui all'art. 20 della LCS.
Il caso è arrivato alla Corte Suprema (TS) perché il ricorrente insisteva sul fatto che l'Audienza aveva applicato erroneamente la regola del tariffario applicato male la regola del punteggio La TS respinge il ricorso. Spiega che in cassazione non si possono "riprendere" i fatti
né discutere di nuovo quali siano le conseguenze, questo dipende molto dalla medicina e dalla perizia medica , che il giudice valuta. Chiarisce anche che la regola di esclusione , che il giudice valuta. Chiarisce anche che il automaticismo che impedisce un ripristino completo se ci sono effettivamente conseguenze diverse con propria entità. In questo caso specifico, anche ammettendo il dibattito, la TS afferma che il risultato pratico è equivalente, il punteggio finale rientra in ciò che sarebbe uscito valutando separatamente, quindi non c'è "effetto utile" nel cambiarlo. punteggio finale rientra in ciò che sarebbe emerso valutando separatamente, quindi non c'è "effetto utile" nel cambiarlo.
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