Registro di Proprietà

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Requisiti di accreditamento del regime patrimoniale matrimoniale straniero per l'iscrizione catastale

Registro di Proprietà

La DGSJFP ha confermato che non può essere registrato nel Registro di Proprietà l'acquisto di un immobile da parte di una cittadina francese sposata con separazione dei beni in Francia se non viene fornita la documentazione adeguata. Nel caso, la compratrice ha consegnato al notaio spagnolo solo fotocopie delle convenzioni matrimoniali fatte in Francia (dove veniva stabilita la separazione dei beni) e parte del libro di famiglia, che, inoltre, non erano state tradotte u apostillate ufficialmente, il che ha portato sia il notaio che il registratore a diffidare della loro autenticità.

La questione principale era se bastasse con quelle copie e con la confessione del marito (che accetta che l'acquisto sia "privativo" della moglie) per registrare l'abitazione solo a nome di lei, ma la Direzione Generale chiarisce che non è sufficiente. La normativa ipotecaria spagnola richiede un documento pubblico autentico per accreditare il regime patrimoniale del matrimonio e, se del caso, l' anagrafe corrispondente o un certificato di matrimonio emesso dall'autorità straniera, non semplici dichiarazioni né fotocopie.

Inoltre, nel Diritto francese, la scelta del regime avviene davanti al notaio e deve essere riflessa nel certificato di matrimonio. L'iscrizione catastale spagnola richiede che tutto ciò sia debitamente accreditato, tradotto e, se del caso, legalizzato, per evitare possibili problemi o frodi. Pertanto, finché non vengono presentati i documenti autentici e ufficiali, non sarà possibile registrare la compravendita come privativa, anche se entrambi i coniugi sono d'accordo.

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